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Sez. U, Ordinanza n. 16165 del 15/11/2002 (Rv. 558552 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Canone di concessione di cava - Ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 - Opposizione - Oggetto - Legittimità del procedimento di riscossione - "An" e "quantum" del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558552-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Con riguardo ad ingiunzione per il pagamento di canone di concessione di cava, emessa e resa esecutiva secondo le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l'opposizione dell'intimato, qualora contesti la legittimità della procedura di riscossione, ovvero riguardi, non l'esistenza, l'efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto di concessione, bensì l'"an", il "quomodo" od il "quantum debeatur", appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Detta giurisdizione non viene meno quando si faccia questione di riduzione, sospensione o non debenza del pagamento per cessazione o limitazione dell'uso del bene demaniale, atteso che in tal caso la domanda è principalmente e sostanzialmente diretta a tutelare il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)