Sez. 3, Sentenza n. 3425 del 02/08/1977 (Rv. 386977 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO PER NECESSITA ABITATIVA DEL LOCATORE - IN GENERE - DESTINAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'IMMOBILE AD USI DIVERSI DA QUELLI ABITATIVI - IRRILEVANZA - NECESSITA DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO PER NECESSITA ABITATIVA DEL LOCATORE - IN GENERE - DESTINAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'IMMOBILE AD USI DIVERSI DA QUELLI ABITATIVI - IRRILEVANZA - NECESSITA DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La domanda di rilascio di un immobile, sottoposto alla disciplina vincolistica delle locazioni, e motivata dal locatore con la necessita di abitarlo non trova impedimento nella circostanza che lo immobile stesso sia in tutto o in parte adibito ad Usi diversi da quelli abitativi; ne il giudice puo, in caso di uso promiscuo, scindere la domanda, quando le parti abbiano nel contratto unitariamente considerato l'entita locata, al fine di ordinare un rilascio parziale o limitato, in relazione alla necessita del locatore per le dedotte condizioni di salute sue o dei suoi familiari, la cui sussistenza non e sindacabile in Sede di legittimita ove l'accertamento sia esente da vizi logico - giuridici. (Conf 2248'67, mass n 329444).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)