Sez. 3, Sentenza n. 2248 del 02/10/1967 (Rv. 329444 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO PROMISCUO - DECADENZA VERIFICATASI RELATIVAMENTE AD UNA PARTE DELL'IMMOBILE - ESTENSIONE ALL'INTERO IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO PROMISCUO - DECADENZA VERIFICATASI RELATIVAMENTE AD UNA PARTE DELL'IMMOBILE - ESTENSIONE ALL'INTERO IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La circostanza che locali con destinazione diversa siano dedotti in un unico contratto di locazione non importa che la proroga legale debba necessariamente applicarsi od escludersi per tutti i locali, anche quando si sia verificata una situazione che determini la decadenza della proroga per una parte sola di essi, in relazione alla sua specifica destinazione in tale caso la proroga si applica con riferimento ai soli locali per i quali non ricorre la causa di decadenza, salvo che gli stessi siano obiettivamente indivisibili dagli altri ovvero gli uni costituiscano una pertinenza degli altri, dovendosi, in tale ipotesi, avere riguardo alla destinazione prevalente ed applicare all'intero contratto la norma che vi si riferisce. (Conf.2456-60).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)