Sez. 3, Sentenza n. 6318 del 22/04/1998 Ud. (dep. 29/05/1998) Rv. 210968 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Reati previsti dagli artt. 17 e 18 legge 2 febbraio 1974 n.64 - Natura - Reati istantanei - Momento della consumazione - Inizio dei lavori.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia le contravvenzioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 -omesso preavviso di inizio attività all'ufficio del Genio Civile e inizio lavori senza preventiva autorizzazione- sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione avendo omesso i previ adempimenti richiesti ovvero senza l'autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)