Sez. 3, Sentenza n. 751 del 21/02/1997 Cc. (dep. 14/03/1997) Rv. 207636 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Legislazione antisismica - Violazione delle norme tecniche - Natura permanente del reato.
EDILIZIA - IN GENERE
La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche dei decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche ha natura permanente, poiché è in facoltà dell'agente porre fine alla situazione antigiuridica, protraentesi nel tempo. La cessazione coincide o con la demolizione o con l'esecuzione dei lavori d'adeguamento, in quanto la violazione della normativa tecnica costituisce un autonomo reato di natura sostanziale rispetto a quelli formali contemplati dagli artt. 17 e 18 della stessa legge, e l'ordine di demolizione o le prescrizioni sono sanzioni o provvedimenti formalmente amministrativi irrogati dall'autorità giurisdizionale e mirano a ripristinare l'interesse leso. La sua reintegrazione è tutelata dal precetto penale, onde dal semplice esaurimento dell'attività edilizia non deriva la cessazione della permanenza.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)