Sez. L, Sentenza n. 989 del 19/02/1986 (Rv. 444505 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - MANCANZA DI ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE - INDISPENSABILITÀ DI DETTA PROVA - ESCLUSIONE IMPLICITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - MANCANZA DI ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE - INDISPENSABILITÀ DI DETTA PROVA - ESCLUSIONE IMPLICITA.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice di appello non è tenuto a motivare esplicitamente in ordine allo Esercizio (positivo o negativo) della facoltà - ampiamente discrezionale e perciò sottratta al Sindacato di legittimità - di ammettere nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in Mancanza di un esplicito provvedimento negativo, deve ritenersi implicitamente escluso, da parte del collegio, il carattere d'indispensabilità della prova testimoniale richiesta da una delle parti. (V 2526/82, mass n 420389; (V 2013/82, mass n 419859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)