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Sez. 2, Sentenza n. 2212 del 05/04/1984 (Rv. 434251 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE - DEDUZIONE DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONTENDENTI DELLA MANCATA CORRISPONDENZA DELL'ESTENSIONE POSSEDUTA RISPETTO A QUELLA RISULTANTE DAL SUO TITOLO DI PROPRIETÀ - COMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI - CONDIZIONI - INDAGINE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434251-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE - DEDUZIONE DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONTENDENTI DELLA MANCATA CORRISPONDENZA DELL'ESTENSIONE POSSEDUTA RISPETTO A QUELLA RISULTANTE DAL SUO TITOLO DI PROPRIETÀ - COMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI - CONDIZIONI - INDAGINE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*

Mentre l'Azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'Azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale). Peraltro, qualora, incontestati i titoli di proprietà, ciascuno dei contendenti assuma che l'estensione posseduta non corrisponde a quella risultante dal suo titolo, il conflitto tra fondi si risolve in conflitto tra titoli, limitatamente alla questione dell'estensione e senza che l'Azione di regolamento di confini si trasformi in revindica, se l'estensione di ognuno dei fondi, come indicata nel titolo ad esso relativo, sia incompatibile con quella dell'altro: in tal caso, l'indagine del giudice del merito deve inevitabilmente riguardare, in relazione alle deduzioni difensive delle parti, anche la validità ed efficacia del titolo nel punto concernente la indicazione dell'estensione del fondo e, se necessario, estendersi al titolo d'acquisto dei danti causa immediati o remoti delle parti stesse. (V 801/83, mass n 425541, sulla prima parte; (V 3935/82, mass n 421878; (V 3427/81, mass n 414021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)