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Sez. 6 - , Sentenza n. 2980 del 15/01/2019 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 275041 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Soccombenza di tutte le parti private - Condanna solidale al pagamento delle spese processuali - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275041-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)