Sez. 6 - , Sentenza n. 2980 del 15/01/2019 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 275041 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Soccombenza di tutte le parti private - Condanna solidale al pagamento delle spese processuali - Necessità - Ragione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)