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Sez. 5 - , Sentenza n. 40274 del 05/10/2021 Ud. (dep. 08/11/2021) Rv. 282090 - 05

IMPUGNAZIONI - SPESE | Giudizio di cassazione - Soccombenza reciproca - Conseguenze - Condanna dell'imputato e della parte civile al pagamento delle spese processuali - Obbligo del giudice - Condanna dell'imputato alla refusione delle spese di assistenza legale - Possibilità.
Stato
decisa il 2021-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282090-05

IMPUGNAZIONI - SPESE

Nel giudizio di legittimità, in caso di soccombenza reciproca dell'imputato e della parte civile, entrambi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, ma l'imputato può essere condannato anche alla rifusione delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte civile che, ricorrendone i presupposti, possono essere in tutto o in parte compensate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)