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Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Cc. (dep. 16/11/2005) Rv. 232165 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal P.M. - Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Condanna della parte civile in tutto o in parte alle spese del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232165-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)