Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 20/06/2012 (Rv. 622876 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Cooperativa a contributo statale - Cessione a terzi di aree esuberanti o di locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell'art. 8 del r.d. n. 1165 del 1938 - Mancanza delle autorizzazioni previste dal successivo art. 9, per adibire i locali ad uso botteghe o magazzini e per affittarli - Nullità per contrasto con norma imperativa - Configurabilità - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
In tema di cooperative edilizie a contributo statale, è nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell' art. 1418, primo comma, cod. civ., la cessione a terzi di aree esuberanti e locali non destinati ad abitazione di proprietà di una cooperativa, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, se manca anche una sola delle autorizzazioni, rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e Prestiti, espressamente previste dal successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e magazzini e per affittarli, stante l' identità di "ratio" tra le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici, costituenti, peraltro, quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso articolo 8 specificamente richiede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 8, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)