Sez. 3, Sentenza n. 1349 del 04/03/1986 (Rv. 444774 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA ESERCITATA IN EPOCA ANTERIORE ALLA NUOVA NORMATIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA ESERCITATA IN EPOCA ANTERIORE ALLA NUOVA NORMATIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La nuova normativa sui contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, mentre si applica in via generale a tutti i rapporti in corso, ancorché oggetto di controversie (che non siano state decise con sentenza passata in giudicato o comunque già esecutiva, ovvero con transazione stipulata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11 del 1981), non opera, invece, per quanto concerne il diritto di ripresa se l'Esercizio di esso, anteriormente all'entrata in vigore della predetta normativa, abbia già dato adito ad una controversia giudiziaria, in qualunque stato e grado la stessa si trovi. In tal caso, la disciplina applicabile resta quella di cui all'art. 2 della legge n. 176 del 1978. (Conf 3655/85, mass n 441248; (Conf 4607/84, mass n 436528; (Conf 1948/83, mass n 426794).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)