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Sez. 3, Sentenza n. 4607 del 02/08/1984 (Rv. 436528 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - NORMATIVA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436528-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - NORMATIVA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 203 del 1982 (recante Disposizioni sui contratti agrari), la nuova normativa, mentre si applica, in via generale, a tutti i rapporti in corso, ancorché oggetto di controversie (che non siano state definite con sentenza passata in giudicato o comunque già esecutiva oppure con transazione stipulata ai sensi dell'art. 23 della legge n. II del 1971), non opera, invece, per quanto concerne il diritto di ripresa se il relativo Esercizio, anteriormente all'entrata in vigore della normativa in questione (6 maggio 1982), abbia già dato adito ad una controversia giudiziaria, nel qual caso, in qualunque stato e grado questa si trovi, la disciplina applicabile è quella, non dell'art. 42 della citata legge, bensì dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176. (Conf 2456/83, mass n 427321; (Conf 1948/83, mass n 426794).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)