Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 19/03/1983 (Rv. 426794 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 42 DI TALE LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 42 DI TALE LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 203 del 1982 - recante Disposizioni sui contratti agrari - la nuova normativa mentre si applica, in via generale, a tutti i rapporti in corso ancorché oggetto di controversie (sempre che queste ultime non siano state definite con sentenza passata in giudicato o comunque già esecutiva oppure con transazione stipulata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971), non trova invece applicazione per quanto concerne il diritto di ripresa se l'Esercizio di esso, anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa (6 maggio 1982), abbia già dato adito ad una controversia giudiziaria, in qualunque stato e grado essa si trovi.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)