Sez. 5, Sentenza n. 20042 del 08/10/2004 (Rv. 577639 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquote - Determinazione - Competenza della giunta comunale, ex art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo originario - Efficacia derogatoria della disciplina generale dettata dalla legge n. 142 del 1990 - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 6, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella sua formulazione originaria (applicabile nella fattispecie "ratione temporis" e rimasta in vigore fino alla sostituzione operata dall'art. 3, comma cinquantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), attribuiva alla giunta comunale la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta, con efficacia derogatoria del criterio stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, il cui art. 32, comma secondo, lett. g), demandava alla competenza esclusiva del consiglio comunale "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 32, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)