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Sez. 2, Sentenza n. 3910 del 19/06/1980 (Rv. 407796 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE - IMPIANTO DESTINATO ALL'USO DI EDIFICI LIMITROFI ED UBICATO NELL'AREA DI UNO SOLO DI ESSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PRESUPPOSTO - DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE DA PARTE DELL'ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO DI ENTRAMBI GLI EDIFICI - SUCCESSIVA VENDITA DI UNA UNITA IMMOBILIARE DI UNO DEGLI EDIFICI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407796-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE - IMPIANTO DESTINATO ALL'USO DI EDIFICI LIMITROFI ED UBICATO NELL'AREA DI UNO SOLO DI ESSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PRESUPPOSTO - DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE DA PARTE DELL'ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO DI ENTRAMBI GLI EDIFICI - SUCCESSIVA VENDITA DI UNA UNITA IMMOBILIARE DI UNO DEGLI EDIFICI - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi di cose destinate in modo permanente all'uso di edifici limitrofi, ma ubicate nell'area di uno solo di essi (nella specie, scarico fognario, l'applicabilita della presunzione di comunione di cui all'art 1117 cod civ postula che quella destinazione all'uso comune sia avvenuta allorche era ancora unico il proprietario di entrambi gli edifici, atteso che, ove questi abbia venduto anche uno degli appartamenti dello stabile nella cui area si trova quel bene, il bene stesso diventa comune nell'ambito di detto stabile e puo essere esteso in comunione a terzi solo con il consenso dei relativi condomini. (V 5474/77, mass n 389126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)