Sez. 2, Sentenza n. 5474 del 15/12/1977 (Rv. 389126 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI EDIFICI LIMITROFI AUTONOMI DESTINATE ALLA CONSERVAZIONE E ALL'USO DEGLI EDIFICI MEDESIMI - PRESUNZIONE DI COMPROPRIETA - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI EDIFICI LIMITROFI AUTONOMI DESTINATE ALLA CONSERVAZIONE E ALL'USO DEGLI EDIFICI MEDESIMI - PRESUNZIONE DI COMPROPRIETA - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
La presunzione di comproprieta per certe parti di un edificio in condominio, stabilita dall'art 1117 cod civ, si applica per analogia - sempre che il contrario non risulti dal titolo - anche quando non si tratti di parti comuni di un edificio diviso per piani, bensi di parti comuni di edifici limitrofi aventi le caratteristiche di edifici autonomi, le quali siano destinate permanentemente alla conservazione e all'uso degli edifici medesimi. (nella specie si contendeva circa il diritto del proprietario di un appartamento di avvalersi delle scale di un immobile diverso, sulle quali aveva aperto una porta-finestra, per accedere al proprio appartamento, una parte del quale era stato concesso in locazione a terzi). (V 3084/76, mass n 381872; (V 3501/75, mass n 377676).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)