Sez. 1, Sentenza n. 4642 del 20/04/1993 (Rv. 481930 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Cessazione delle funzione incompatibili - Termine di dieci giorni ex art. 6 legge n. 154 del 1981 - Funzione - Determinazione di uno "spatium deliberandi" - Conseguenze - Rimozione della causa di incompatibilità successivamente al decorso del termine - Effetti.
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità
Il termine di dieci giorni - dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità - per la cessazione, da parte del candidato eletto, delle funzioni incompatibili con la carica da assumere, previsto dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sancisce una automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza dell'adempimento da parte del candidato medesimo, ma concede a questo uno "spatium deliberandi", con la conseguenza che la rimozione della causa di incompatibilità, pur se avvenuta successivamente al decorso di quel termine, preclude sia l'instaurazione del procedimento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 154 del 1981 per la dichiarazione della decadenza dalla carica, sia l'azione popolare, di cui all'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, preordinata, al pari di tale procedimento amministrativo, ad una dichiarazione siffatta.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)