Sez. 1, Sentenza n. 8367 del 29/07/1995 (Rv. 493490 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Violazione dei principi regolatori della materia - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di violazione del principio fissato dall'art. 1901 terzo comma cod. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Allorché l'azione per la riscossione prevista dall'art. 1901, comma terzo cod. civ. consista nell'utilizzazione del procedimento per ingiunzione, l'azione stessa deve ritenersi esperita non con il mero deposito dell'istanza per l'emissione del decreto, né con l'emissione di questo, ma soltanto con la notifica del ricorso e del decreto ai sensi dell'art. 643 ultimo comma cod. proc. civ.. Il suddetto principio, in quanto attinente all'individuazione sul piano processuale dell'atto che concreta l'esercizio dell'azione, deve considerarsi compreso fra quelli regolatori della materia, che si sottraggono al giudizio di equità del Conciliatore, a norma dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., la cui violazione e deduzione rende ammissibile e fondato il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del detto giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)