Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 22/03/1995 (Rv. 491314 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisioni di merito del Conciliatore - Impugnabilità in Cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
L'art. 113 cod. proc. civ. fa obbligo al Conciliatore, per quanto riguarda la decisione di merito, da un lato di fare ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare all'oggetto della domanda e, per altro verso, di controllare che la decisione non sia in contrasto con i principi regolatori della materia. Conseguentemente, la decisione di merito può essere impugnata con il ricorso per Cassazione soltanto entro i predetti limiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)