Sez. 3, Sentenza n. 4331 del 18/04/1995 (Rv. 491845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Ricorso per cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La pronuncia di merito presa dal conciliatore secondo equità (art. 113 cod. proc. civ.) è ricorribile per Cassazione solo quando siano state violate le norme della costituzione, i principi fondamentali dell'ordinamento e quelli regolatori del rapporto dedotto in causa. Pertanto, allorché il Conciliatore osservi tali norme e principi ed applichi una regola di equità o delle norme di diritto dichiarate espressamente o implicitamente rispondenti a regole di equità, il suo giudizio si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)