Sez. 3, Sentenza n. 14375 del 03/11/2000 (Rv. 541347 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - A.I.M.A. - Patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato - Configurabilità - Applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. sul foro erariale - Necessità - Conseguenze.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), pur se dotata di personalità giuridica, va inclusa fra le amministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo, in considerazione dei suoi compiti coincidenti con quelli propri dello Stato medesimo in materia di adempimento degli obblighi comunitari nel mercato agricolo, sicché, in favore di detta azienda, anche in virtù dell'espressa previsione dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982 n. 610, il patrocinio dell'avvocatura dello Stato è obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 6 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguente applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. sul foro erariale. Ne consegue che la competenza si radica nel luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura nel cui distretto si trovi il giudice territorialmente competente, che, nell'ipotesi in cui l'AIMA risulti convenuta, è quello del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (e cioè Roma, il luogo, cioè, ove sorge l'obbligo di erogazione dell'aiuto comunitario).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1982 num. 610 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)