Sez. 1, Sentenza n. 8261 del 27/02/2026 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289707-03
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale - Ricorso per cassazione del Ministero dell'interno - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il Ministero dell'interno, ricorrente per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso i provvedimenti giudiziali in materia di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale, non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)