Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017 Cc. (dep. 26/01/2018) Rv. 271650 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento ai sensi dell'art. 35 - Ter ord. pen. - Ricorso per cassazione del Ministero della Giustizia - Rigetto o inammissibilità dell'impugnazione - Condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)