Sez. 5, Sentenza n. 8270 del 07/04/2006 (Rv. 588690 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - FORMALITÀ DA ESEGUIRSI A DEBITO | Formalità eseguite nell'interesse dello Stato - Esenzione dall'imposta - Limiti - Fattispecie in tema d'ipoteca iscritta a garanzia di debito per IVA.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - FORMALITÀ DA ESEGUIRSI A DEBITO
In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'esclusione dall'imposta delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato, prevista dall'art. 1 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, incontra un doppio limite, costituito dall'art. 16, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta (salvo il recupero nei confronti del debitore) quale misura cautelativa a favore dello Stato, e dall'art. 11, che include tra i soggetti passivi dell'imposta ipotecaria i soggetti contro i quali sia stata iscritta ipoteca. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esente dall'imposta ipotecaria l'iscrizione eseguita cautelativamente dall'Amministrazione finanziaria sugl'immobili di proprietà del contribuente, con prenotazione a carico di quest'ultimo, a garanzia di un debito derivante da violazioni in materia di IVA).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)