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Sez. 5, Sentenza n. 27226 del 20/12/2006 (Rv. 594560 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Ipoteca legale - Natura cautelare - Impugnazione per mancanza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" - Ammissibilità - Revoca - Effetti - Obbligo di corrispondere l'imposta ipotecaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594560-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE

In tema di repressione delle violazioni di leggi finanziarie, l'iscrizione d'ipoteca legale sui beni del trasgressore, prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (abrogato dall'art. 29, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), ha natura cautelare e può essere disposta in base al solo processo verbale di constatazione di una contravvenzione, e quindi anche in un momento anteriore alla formazione del titolo del credito, purchè sussistano i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora": essa, oltre a seguire le sorti del giudizio inerente al merito della pretesa tributaria, perdendo efficacia nel caso in cui l'Amministrazione non emetta l'atto impositivo nel termine di decadenza previsto dalla legge ovvero se il contribuente impugni con esito vittorioso tale atto dinanzi al giudice tributario, può essere impugnata per nullità da ogni interessato, con esclusivo riferimento all'inesistenza dei menzionati presupposti, e può dar luogo a responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., onde, in caso di revoca per insussistenza dei presupposti legittimanti, nulla è dovuto dal contribuente a titolo d'imposta ipotecaria per la relativa iscrizione, senza che assuma alcun rilievo la regolarità formale della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)