Sez. 3, Sentenza n. 1808 del 06/10/1970 (Rv. 347786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - ESTREMI.*
In Sede di legittimita e deducibile non l'errore materiale di calcolo, bensi il solo errore nell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, risolvendosi quest'ultimo in un vizio logico della motivazione. L'errore materiale di calcolo puo essere emendato con il mezzo della rettificazione, ai sensi degli artt 287 e 288 cod proc civ. (conforme per la prima parte 3227'68, mass n 336168 per la seconda parte 3905'68, mass n 337408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)