Sez. U, Sentenza n. 1397 del 09/05/1972 (Rv. 357984 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
L'errore di calcolo che non sia riconducibile alla impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato (ipotesi in cui l'errore si risolve in un vizio logico della motivazione), ma sia meramente materiale, e consista in un errore di conteggio, inteso quale erronea utilizzazione delle regole aritmetiche sulla base di presupposti numerici esattamente ed univocamente determinati, non puo farsi valere mediante il ricorso per Cassazione, ma mediante la apposita procedura prevista per la correzione degli errori materiali, di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 1808'70 mass n 347786; 2362'69 mass n 341798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)