Sez. L, Sentenza n. 9761 del 15/09/1995 (Rv. 494018 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Risarcimento del danno conseguente ad infortunio - Cumulo fra il risarcimento e la rendita I.N.A.I.L. - Divieto - Considerazione della rendita nel suo valore capitale - Necessità - Conseguenze - Risarcimento limitato alla parte eccedente le indennità già liquidate - Riferimento al predetto valore - Carattere esclusivo - Considerazione dei ratei anteriormente corrisposti dall'I.N.A.I.L. - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, ai fini del divieto di cumulo fra il risarcimento e la rendita erogata dall'I.N.A.I.L., fissato dai commi sesto e settimo dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, tale rendita va considerata nel suo valore capitale (calcolato in base alla tabella di cui all'art. 39 dello stesso d.P.R.) riferito ad una data determinata, a prescindere dalla circostanza che essa sia stata in parte già versata e che la parte residua sarà versata in futuro, ratealmente o in forma di capitale. Pertanto al fine di stabilire il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, limitato alla parte eccedente le indennità già liquidate, occorre aver riguardo al suddetto valore, senza considerare i ratei anteriormente corrisposti dall'INAIL, dei quali deve invece tenersi conto nella diversa ipotesi di regresso o surroga di questo nei confronti del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)