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Sez. 3, Sentenza n. 995 del 28/03/1972 (Rv. 357305 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - CASI PATTUITI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357305-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - CASI PATTUITI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nell'ambito della loro autonomia contrattuale, le parti possono convenire in via preventiva, con la clausola penale, l'ammontare del danno tanto per l'ipotesi dell'inadempimento ed in relazione ad ogni obbligazione autonoma dedotta nel contratto, quanto per l'ipotesi di ritardo nell'inadempimento stesso. E compito del giudice di merito accertare quale ipotesi sia stata dedotta in contratto. (Conf 3387'69, mass n 343465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)