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Sez. 3, Sentenza n. 9515 del 07/06/2000 Ud. (dep. 07/09/2000) Rv. 217865 - 01

LAVORO - IN GENERE | Tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto in virtù del D.L.G. n. 277 del 1991 - Attività che, pur non concernendo le lavorazioni dell'amianto, si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto - Inscrivibilità nell'ambito di tutela del D.L.G. n. 277 del 1999 - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217865-01

LAVORO - IN GENERE

In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sono soggette a protezione, ex art. 23 D.Lgs.vo 15 agosto 1991, n. 277, tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Ne consegue che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che rientrassero nell'ambito della protezione accordata dall'art. 22 del D.Lgs n. 277 del 1991 anche l'espletamento di attività lavorative, con finalità di controllo e di custodia, all'interno di strutture aziendali non più operative, composte da materiali contenenti amianto in quanto la composizione dei materiali impiegati nella costruzione di locali dismessi è fonte di dispersione nell'aria della polvere pericolosa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 23, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 28, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)