Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 23/03/1984 (Rv. 434017 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA DISCUSSIONE ORALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENTE SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA DISCUSSIONE ORALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENTE SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.*
La transazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e prima della discussione orale, comportando la cessazione della materia del contendere, con conseguente producibilità del relativo documento in Sede di legittimità, determina l'improcedibilità del ricorso stesso, per sopravvenuta Mancanza di interesse del ricorrente. (V 3209/83, mass n 428115; (V 636/83, mass n 425393; (V 653/82, mass n 418410; (V 5901/81, mass n 416658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)