Sez. 1, Sentenza n. 653 del 05/02/1982 (Rv. 418410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DOCUMENTI VOLTI AD EVIDENZIARE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER FATTI SOPRAVVENUTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DOCUMENTI VOLTI AD EVIDENZIARE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER FATTI SOPRAVVENUTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 372 cod. proc. civ., sulla producibilità di nuovi documenti in Cassazione, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti che elidano radicalmente la necessità del giudice di pronunciare sulla domanda e facciano venir meno, quindi, l'interesse al ricorso. (V 1579/80, mass n 405144; (V 5144/77, mass n 388763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)