Sez. L, Sentenza n. 3219 del 28/04/1988 (Rv. 458665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTI CON FACOLTÀ DI FIRMA LIMITATA A DETERMINATI ATTI OD OPERAZIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI FIRMA DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO A MEZZO DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE, DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'APERTURA DI SACCHI CONTENENTI LE COSIDDETTE RIMESSE VALORI, NONCHÉ DI ALTRE SPECIFICHE OPERAZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTI CON FACOLTÀ DI FIRMA LIMITATA A DETERMINATI ATTI OD OPERAZIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI FIRMA DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO A MEZZO DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE, DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'APERTURA DI SACCHI CONTENENTI LE COSIDDETTE RIMESSE VALORI, NONCHÉ DI ALTRE SPECIFICHE OPERAZIONI.*
La figura del funzionario di banca - che costituisce una qualifica di origine meramente contrattuale e, pur ricompresa nell'ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, si colloca in posizione inferiore a quella di dirigente - è caratterizzata (al di fuori dalle particolari ipotesi di investitura formale della qualifica o di preposizione ad agenzie di città o di filiali con un determinato organico di personale) dal conferimento, da parte dell'istituto di credito, della facoltà di firma sociale, consistente in un potere di rappresentanza da esercitarsi (anche congiuntamente) in via generale e continuativa nel nome e per conto della banca in relazione a mansioni che comportino il compimento di Atti di contenuto gestionale pertinenti all'Esercizio dell'impresa, senza che quindi tale requisito possa identificarsi con qualsiasi firma certificativa o di quietanza o apposta in singoli determinati Atti rientranti nelle mansioni di impiegato. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato la qualifica di funzionario ad un dipendente che, nell'espletamento delle mansioni proprie di cassiere, aveva la facoltà di firma delle operazioni di pagamento a mezzo della stanza di compensazione presso la banca d'Italia, delle operazioni relative all'apertura dei sacchi contenenti le cosiddette rimesse valori, nonché di altre specifiche operazioni). (V 3523/87, mass n 452509; (V 3893/87, mass n 452747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 18/02/1974 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)