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Sez. 2, Sentenza n. 7993 del 18/07/1991 (Rv. 473214 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Prestazioni rese da avvocato o da procuratore davanti a giudici amministrativi - Liquidazione delle competenze professionali - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Procedura camerale ex art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473214-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione

La procedura camerale prevista dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, nel caso di opposizione contro decreto ingiuntivo di liquidazione di competenze professionali, non può trovare applicazione nel caso di prestazioni rese da avvocato o da procuratore davanti a giudici amministrativi. Ne consegue che la decisione, anche se emessa in forma di ordinanza a seguito dell' irrituale adozione del rito speciale, assume valore di sentenza, impugnabile con appello e non con ricorso per Cassazione dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)