Sez. 2, Sentenza n. 10823 del 16/12/1994 (Rv. 489249 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti e spese nei confronti del cliente - Giudizio di opposizione - Procedura camerale ex art. 29 della legge 794 del 1942 - Applicabilità - Decreto avente ad oggetto anche compensi relativi ad attività stragiudiziale - Inapplicabilità della procedura - Limiti - Conseguenze in tema di impugnazioni - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
La speciale procedura camerale disciplinata dall'art, 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 in materia di compensi reclamati da un avvocato o da un procuratore nei confronti del proprio cliente, la quale è prevista (oltre che per i procedimenti introdotti, a norma dell'art. 28, con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario già adito per il processo) anche a norma dell'art. 30, per l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti e spese inerenti a prestazioni giudiziali, non è applicabile quando il decreto riguardi, insieme a compensi relativi ad attività giudiziale, anche compensi relativi ad attività stragiudiziale non avente carattere preparatorio né di stretta connessione con la prima, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la sentenza con cui sia stata decisa la controversia deve ritenersi impugnabile con l'appello e non, come l'ordinanza emessa a conclusione dello speciale procedimento camerale, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (nella specie il giudice di merito aveva adottato - ritualmente secondo la S.C., alla stregua dell'esposto principio - il procedimento ordinario e deciso l'opposizione con sentenza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)