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Sez. 2, Sentenza n. 3555 del 09/12/1972 (Rv. 361518 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE - POSIZIONE DI TERZO DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361518-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE - POSIZIONE DI TERZO DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*

Il rappresentato non puo essere considerato terzo rispetto ad una scrittura privata sottoscritta da persona legittimamente qualificatasi suo rappresentante legale, poiche egli e parte nel rapporto giuridico documentato dalla predetta scrittura, in quanto il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente i suoi effetti nei confronti del rappresentato e la sottoscrizione del rappresentante equivale a quella del rappresentato. (nella specie, si controverteva della certezza della data, in relazione all'art 2704 cod civ, di una scrittura posta in essere dal tutore di un minore ed e stata esclusa l'applicabilita del predetto art 2704 cod civ). (V 1857'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)