Sez. 2, Sentenza n. 3555 del 09/12/1972 (Rv. 361518 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE - POSIZIONE DI TERZO DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE - POSIZIONE DI TERZO DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*
Il rappresentato non puo essere considerato terzo rispetto ad una scrittura privata sottoscritta da persona legittimamente qualificatasi suo rappresentante legale, poiche egli e parte nel rapporto giuridico documentato dalla predetta scrittura, in quanto il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente i suoi effetti nei confronti del rappresentato e la sottoscrizione del rappresentante equivale a quella del rappresentato. (nella specie, si controverteva della certezza della data, in relazione all'art 2704 cod civ, di una scrittura posta in essere dal tutore di un minore ed e stata esclusa l'applicabilita del predetto art 2704 cod civ). (V 1857'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)