diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 751 del 25/02/1975 (Rv. 374103 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE DEL PROMITTENTE IN VIRTU DI REGOLARE PROCURA - RICHIESTA DI PROVA DELLA CERTEZZA DELLA DATA DA PARTE DEL RAPPRESENTATO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, PER REVOCA DELLA PROCURA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374103-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE DEL PROMITTENTE IN VIRTU DI REGOLARE PROCURA - RICHIESTA DI PROVA DELLA CERTEZZA DELLA DATA DA PARTE DEL RAPPRESENTATO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, PER REVOCA DELLA PROCURA - INAMMISSIBILITA.*

Il rappresentato non puo essere considerato terzo rispetto a una scrittura privata sottoscritta da persona legittimamente qualificatasi suo rappresentante legale, poiche egli e parte nel rapporto giuridico documentato dalla predetta scrittura, dato che il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente i suoi effetti nei confronti del rappresentato e la sottoscrizione del primo equivale a quella del secondo. Pertanto, nel caso di una scrittura privata contenente un contratto preliminare di compravendita di un immobile, non registrata ne autenticata, sottoscritta da persona legittimamente qualificatasi come rappresentante del promittente in virtu di regolare procura, il rappresentato non puo pretendere dall'acquirente, allo scopo di stabilire se il preliminare fosse stato stipulato prima o dopo la revoca della procura, la prova della certezza della data, secondo il disposto dell'art 2704 cod civ. (V 3555/72, mass n 361518).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)