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Sez. 2, Sentenza n. 6108 del 05/12/1985 (Rv. 443243 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ - DEDUZIONE DELLA SOCIETÀ CHE LA SOTTOSCRIZIONE È SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA - POSIZIONE DELLA SOCIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - PROVA DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443243-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ - DEDUZIONE DELLA SOCIETÀ CHE LA SOTTOSCRIZIONE È SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA - POSIZIONE DELLA SOCIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - PROVA DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DATA - NECESSITÀ.*

La società la quale neghi l'opponibilità ad essa di un documento, sottoscritto dall'amministratore durante il periodo in cui il medesimo era munito dei poteri rappresentativi, sotto il profilo della redazione di tale documento quando il sottoscrittore era già cessato dalla carica di amministratore della società, si trova nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, e, pertanto, non potendo invocare in proprio favore la norma dell'art. 2704 cod. civ. (riguardante la inopponibilità della data della scrittura nei confronti del terzo), è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sull'indicata scrittura, rimanendo, in difetto, vincolata dalla relativa enunciativa. (V 3555/72, mass n 361518; (Conf 6931/83, mass n 431594; (Conf 4496/76, mass n 383219; (Conf 751/75, mass n 374103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)