Sez. 5, Sentenza n. 8614 del 07/06/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155371 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - GIUDIZIO DI APPELLO - DIMINUZIONE DELL'INCIDENZA CAUSALE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DELL'IMPUTATO - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DOVERE DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - GIUDIZIO DI APPELLO - DIMINUZIONE DELL'INCIDENZA CAUSALE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DELL'IMPUTATO - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DOVERE DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Salvo ragioni contrarie che però devono essere, sia pure succintamente, indicate, una rilevante riduzione in appello della misura dell'apporto causale del comportamento colposo dell'imputato, ritenuto in primo grado responsabile esclusivo del reato, comporta una riduzione della provvisionale, anche in considerazione del criterio di cui all'art. 24 legge 1969 n. 990, secondo il quale la provvisionale va assegnata nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento finale. In ogni caso, in presenza di una richiesta al riguardo formulata, sia pure implicitamente, dall'imputato nei motivi di appello, non può essere omessa ogni motivazione sul punto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)