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Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 28/03/2006 (Rv. 590894 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione di merito unitamente alla decisione sulla competenza - Proponibilità della impugnazione ordinaria e non del regolamento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590894-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità'con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per "decisione di merito" s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia - per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione - risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.(Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che integri "decisione di merito", come tale impugnabile con ricorso per cassazione, e non con regolamento di competenza, quella con cui il Tribunale, investito della opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso una cartella esattoriale emessa per omesso pagamento di tassa di circolazione relativa ad autovettura, prima di pronunziare sulla questione di competenza, aveva esaminato la eccezione di inammissibilità della opposizione in quanto proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, anziché ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge n. 408 del 1990.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)