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Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 21/05/1996 (Rv. 497719 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Presupposti - Decisione di merito - Nozione - Estensione - Limiti - Fattispecie - Sentenza non definitiva del pretore affermativa della propria competenza per materia - Sentenza d'appello del tribunale negante autorità di cosa giudicata alla sentenza del pretore - Decisione di merito - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497719-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per "decisione di merito" s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere sostanziale e processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia - per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione - risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri "decisione di merito", come tale impugnabile non solo con regolamento di competenza, ma anche con ordinario ricorso per cassazione, quella con cui il Tribunale, investito dell'appello contro una sentenza resa dal Pretore - in controversia per risarcimento dei danni, proposta da un proprietario - concedente nei confronti del conduttore di un fondo agricolo - negava che la sentenza non definitiva, emessa dal pretore nel medesimo giudizio ed affermante la competenza per materia di detto giudice, avesse acquistato autorità di cosa giudicata, stanti i caratteri di definitività e di autonomia di siffatta decisione sul giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)