Sez. 5, Sentenza n. 579 del 03/02/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 213469 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Valutazione successiva alla sentenza di condanna - Esclusione - Principio di assorbimento - Validità anche con riferimento ad elementi rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il c.d. "principio di assorbimento", in base al quale quando interviene una decisione che in ogni caso contiene in sè una valutazione di merito di tale incisività da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, può dirsi ragionevolmente precluso il riesame su tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa proposta avverso il provvedimento restrittivo della libertà, sebbene sia stato espresso in materia di valutazione dei gravi indizi, deve valere anche per altri accertamenti compiuti dal giudice di merito che hanno il pregio di una maggiore completezza ed affidabilità rispetto a quelli compiuti nella fase delle indagini preliminari. Ed invero, l'autonomia decisionale del giudice della libertà, che resta piena nella valutazione delle esigenze cautelari, soffre delle limitazioni in ordine all'accertamento delle modalità e circostanze dell'azione e della gravità dei reati contestati e ritenuti in sentenza a seguito di istruttoria dibattimentale, elementi di cui si deve tener conto nella valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett.c) cod. proc. pen. Una tale limitazione, invero, si giustifica non solo per la maggiore affidabilità delle decisioni di merito, ma anche con la necessità di evitare che nel corso dello stesso procedimento ed in relazione allo stesso fatto vi siano decisioni del tutto dissonanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)