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Sez. L, Sentenza n. 5578 del 28/11/1978 (Rv. 395361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONI DELLE ATTIVITA PROTETTE - CARATTERE TASSATIVO - MACCHINE ELETTRICHE RIENTRANTI NELLA PREDETTA INDICAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA COSTRUZIONE E DELLA MANUTENZIONE CON IL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONI DELLE ATTIVITA PROTETTE - CARATTERE TASSATIVO - MACCHINE ELETTRICHE RIENTRANTI NELLA PREDETTA INDICAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA COSTRUZIONE E DELLA MANUTENZIONE CON IL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI - IRRILEVANZA.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e improntata al criterio della tassativa indicazione delle attivita "protette", che la legge considera pericolose ed in ordine alle quali vi e da fare soltanto un raffronto fra la previsione normativa e l'attivita nel caso di specie espletata, bastando che questa rientri in quella, affinche, a prescindere da ogni altra valutazione - e in particolare dall'accertamento dell'effettiva pericolosita dell'attivita stessa - sorga l'Obbligo assicurativo. Pertanto, per l'uso di macchine elettriche, per cui la legge sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevede l'Obbligo assicurativo, non si richiede a tal fine l'accertamento della loro costruzione ed il loro mantenimento con il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)