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Sez. L, Sentenza n. 3625 del 11/04/1987 (Rv. 452569 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A STUFE A GAS - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452569-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A STUFE A GAS - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

Le stufe a gas, che trasformano in energia calorica (nella specie, ai fini del riscaldamento di locali di un asilo infantile) il metano erogato dalla rete pubblica, rientrano fra gli apparecchi termici, in relazione al cui uso l'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 pone - ai fini dell'Obbligo di assicurare contro gli infortuni i lavoratori che vi sono addetti - una presunzione iuris et de iure di pericolosità, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un rischio concreto. (V 5764/84, mass n 437436; (V 5764/84, mass n 437437; (V 5578/78, mass n 395361).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)