Sez. 1, Sentenza n. 20933 del 04/12/2012 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 255388 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso Scoppola contro Italia - Reati puniti con l'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato intanto può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se nel procedimento di merito, nel quale era stato condannato, era stato ammesso il giudizio abbreviato e la sentenza di condanna era stata emessa all'esito di un processo con quelle forme. (Nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento della diminuente del rito in quanto il condannato non era mai stato ammesso al giudizio abbreviato, per avere presentato nel corso del giudizio di merito istanze di ammissione al giudizio abbreviato dichiarate inammissibili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 30/11/1999 num. 479 art. 30, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)