Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 10/02/1987 (Rv. 450857 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. hanno natura strumentale e cautelare atipica, in quanto sono rivolti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, i cui effetti tendono provvisoriamente ad assicurare. Pertanto, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione proposta autonomamente contro un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 111 cost., in quanto il controllo su tale provvedimento deve svolgersi nello stesso giudizio di merito, a conclusione del quale, se l'esistenza del diritto è esclusa, il provvedimento di urgenza vien meno, mentre se essa è accertata, il provvedimento è sostituito dalla decisione sul merito. (V 2722/81, mass n 413486; (V 444/80, mass n 403811; (V 890/79, mass n 400351).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)