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Sez. U, Sentenza n. 2722 del 05/05/1981 (Rv. 413486 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI MERITO IN ORDINE AL DOVERE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUNZIONE D'UN SOGGETTO INVALIDO AVVIATO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - PROVVEDIMENTO EMANATO NELLE MORE DAL PRETORE, EX ART 700 COD PROC CIV, DI ASSEGNAZIONE A QUEL SOGGETTO DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - NATURA E FUNZIONE - QUESTIONI SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO STESSO SIA QUANTO AL MERITO SIA QUANTO AL RITO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1981-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413486-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI MERITO IN ORDINE AL DOVERE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUNZIONE D'UN SOGGETTO INVALIDO AVVIATO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - PROVVEDIMENTO EMANATO NELLE MORE DAL PRETORE, EX ART 700 COD PROC CIV, DI ASSEGNAZIONE A QUEL SOGGETTO DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - NATURA E FUNZIONE - QUESTIONI SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO STESSO SIA QUANTO AL MERITO SIA QUANTO AL RITO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Qualora, in pendenza di procedimento di merito, circa il dovere del datore di lavoro di assumere un soggetto avviato al collocamento obbligatorio in base alla legge 2 aprile 1968 n 482, il pretore, adito ai sensi dell'art 700 cod proc civ, accordi a detto soggetto un assegno alimentare, in via cautelativa rispetto al pregiudizio che potrebbe derivargli dal tempo necessario alla definizione di quel procedimento, il relativo provvedimento non assume portata di statuizione definitiva sulle contrapposte pretese delle parti, ma mantiene la funzione strumentale e la natura provvisoria proprie di quelli d'urgenza contemplati dal citato art 700. Ne consegue che ogni questione sulla legittimita di tale provvedimento, tanto in relazione al contenuto ed alle condizioni sostanziali per la sua emanazione, quanto in relazione a ragioni di rito, quale quella inerente alla sua adottabilita nonostante l'esperimento di regolamento preventivo di giurisdizione, non e denunciabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, ma resta sindacabile, anche al fine di un'eventuale revoca o modifica provvisoria del provvedimento d'urgenza solo nello ambito di detto procedimento di merito, la cui definizione comunque esaurisce od assorbe gli effetti del provvedimento medesimo. (V 3420/80; (V 444/80, mass n 403811).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)