Sez. 3, Sentenza n. 3890 del 07/07/1979 (Rv. 400351 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - FORME - IMPUGNAZIONE O RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - FORME - IMPUGNAZIONE O RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti d'urgenza, di cui all'art 700 cod proc civ, hanno natura strumentale, in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito. Pertanto, il controllo su di essi, compreso quello sulla loro ritualita, non puo esercitarsi con un'autonoma impugnazione e neppure con il ricorso per Cassazione ex art 111 cost, ma deve svolgersi nello stesso giudizio di merito. (Conf 1494/76, mass n 380234).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)