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Sez. 1, Sentenza n. 5538 del 19/03/2004 (Rv. 571311 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Occupazione legittima non seguita da espropriazione - Indennità - Commisurazione all'indennità di esproprio determinata in modo "virtuale" - Necessità - Decurtazione del 40% - Applicazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571311-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Qualora non sia intervenuto nei termini di legge l'evento giuridico ablatorio del diritto di proprietà, nella determinazione dell'indennità di occupazione legittima da calcolarsi nella misura degli interessi legali sul parametro di riferimento dell'indennità "virtuale" di espropriazione stabilita ai sensi dell'art. 5 bis l. 359/1992, il mancato riconoscimento del premio - consistente nell'evitare la decurtazione del 40% su tale base di calcolo -, per la cessione volontaria, la quale consente di evitare dispendio di attività e di risorse pubbliche, non può operare (penalizzandolo) nei confronti del proprietario che non sia stato posto in condizione di stipulare la cessione volontaria, o perché non gli sia mai stata offerta alcuna indennità, o perché l'indennità provvisoria non sia considerata congrua dal giudice di merito, essendo escluso possa adottarsi il dato costituito dalla stima definitiva dell'indennità, intervenuta a periodo di occupazione ormai compiuto.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)